Descrizione
Con Ordinanza del Sindaco nr. 133 del 21.10.2022 sono state disposte misure finalizzate al contenimento dei consumi energetici ed alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera nella stagione di riscaldamento 2022/2023.
Sostanzialmente l'ordinanza, escludendo gli edifici i cui impieghi sono legati a persone con fragilità (ospedali, case di cura e di riposo, scuole, ecc...), stabilisce che i limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale sono pari a 13 ore giornaliere a partire dal 29 ottobre 2022 e fino al 07 aprile 2023;
Inoltre per gli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale i valori di temperatura dell’aria, devono essere i seguenti:
- 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
Per una precisa e puntuale interpretazione dell'ordinanza se ne riporta il testo in allegato.
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Ultimo aggiornamento: 8 ottobre 2024, 12:58