Acquisto Cittadinanza

Last update 31 January 2024

ACQUISTO CITTADINANZA

L’acquisto della cittadinanza italiana avviene per:

  • NASCITA. E’ cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini italiani, in qualunque Stato avvenga la nascita.
  • DECRETO MINISTERIALE O DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

nei seguenti casi:

  • al coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano che risieda legalmente da almeno due anni in Italia oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero (in questo ultimo caso la domanda deve essere presentata all'Autorità Diplomatica Italiana nel paese estero di residenza dei coniugi). I predetti termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
  • al cittadino straniero del quale il padre o la madre, o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado, sono stati cittadini italiani per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica, e che, in entrambi i casi, vi risieda legalmente da almeno tre anni;
  • al cittadino straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano dopo cinque anni di residenza successivi all'adozione;
  • all'apolide dopo cinque anni di residenza in Italia;
  • al cittadino dell’Unione Europea dopo quattro anni di residenza in Italia;
  • al cittadino extracomunitario dopo dieci anni di residenza in Italia.

La richiesta di acquisto di cittadinanza si presenta all'Ufficio Cittadinanze della locale Prefettura che procederà alla  notifica del decreto di cittadinanza emesso dalla competente Autorità.

Entro sei mesi dalla notifica l’interessato deve prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione e delle Leggi dello Stato. Il giuramento è ricevuto dall’Ufficiale dello Stato Civile, previo appuntamento e consegna dell'originale del decreto. L’Ufficio provvede alla trascrizione del decreto stesso nei registri dello stato civile ed ai successivi adempimenti.

PER BENEFICIO DI LEGGE. E’ cittadino italiano:

  • chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato di loro appartenenza;
  • il cittadino straniero riconosciuto durante la minore età da cittadino italiano;
  • il cittadino straniero riconosciuto da maggiorenne;
  • il cittadino straniero nato in Italia e residente sin dalla nascita senza interruzioni fino al compimento del 18° anno, può rendere dichiarazione di elezione della nostra cittadinanza tra il 18° e 19° anno di età;
  • il cittadino straniero i cui avi in linea retta erano cittadini italiani e non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana iure sanguinis;
  • il cittadino straniero i cui avi erano cittadini italiani residenti nei territori appartenuti all'ex impero austro-ungarico L. n. 379 del 14.12.2000;
  • il cittadino che ha perso la cittadinanza italiana e intende riacquistarla.

La richiesta si presenta all’Ufficio Stato Civile del Comune.

Informazioni:

Ufficio Stato Civile - dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Tel. 0141 / 720512 - 720502


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